Trasporto del defunto Dopo la morte, il corpo del defunto deve essere inviato al cimitero o al crematorio. Trasporto funebre: tipologie, documenti, normativa, il trasporto fuori del cimitero di resti mortali
Il trasporto del defunto non è così facile come potrebbe sembrare a prima vista: ciò richiede trasporti speciali, necessariamente dotati di aria condizionata, personale ben preparato e psicologicamente stabile, e la disponibilità dei necessari permessi. Il servizio funebre “Agenzia Funebre Palermo” ha tutto ciò di cui hai bisogno, compresi i caricatori della salma.
Se la salma del defunto deve essere trasportata in un’altra città, ciò richiede uno sforzo molto maggiore, soprattutto nella preparazione dei permessi e dei documenti di accompagnamento. Il trasporto per il trasporto del corpo del defunto su una lunga distanza deve soddisfare requisiti rigorosi; il corpo viene trasportato in un contenitore speciale con una bara di zinco.
Il compito di trasportare una salma da un altro Paese è ancora più arduo, soprattutto per la necessità di interagire con il consolato e raccogliere ulteriori documenti, anche doganali.
trasporto di cadavere
Il trasporto del defunto dopo l’accertamento necroscopico, viene definito “trasporto di cadavere” e la relativa autorizzazione è di competenza del Comune di decesso. Il trasporto di salma – cadavere, è disciplinato dal regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90 – regolamento polizia mortuaria – capo IV, richiede preventiva autorizzazione del Sindaco (o suo delegato).
- 1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all’obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l’abitazione privata, al cimitero o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest’ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
- 2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3 e 4. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
- 3. Il trasporto funebre è svolto mediante l’utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
- 4. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.
- 5. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
- 6. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale delle presenti disposizioni.
- 7. Facendo seguito a quanto stabilito dall’art. 8 della legge regionale n. 15/2011, il trasporto funebre è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.
- 8. All’atto della chiusura del feretro l’identità del defunto, l’apposizione dei sigilli e l’osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l’esecuzione.
- 9. Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimenti interni al luogo del decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo. Le operazioni di trasferimento vengono svolte solo da personale incaricato dalla Direzione sanitaria competente che in nessun modo e per nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l’attività funebre.
- 10. In caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, i responsabili delle stesse possono provvedere, con il consenso dei familiari, alla vestizione e alla composizione del defunto, previo corrispettivo deliberato dall’ASL competente.
- 11. Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia. Assicura, inoltre, il servizio di raccolta e trasferimento all’obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico.
- 12. Nelle ipotesi di cui al comma 11 restano a carico del Comune la fornitura del feretro, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.
- 13. I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
- 14. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell’impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l’idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell’ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.